Art. 35.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Governo detta con regolamento la disciplina attuativa della presente legge.
      2. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere dei Consigli nazionali; il Consiglio di Stato si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.